Agevolazioni fiscali per start-up e PMI innovative

Start-up e PMI innovative: arrivano le agevolazioni fiscali

 

Il Ministero dell’Economia ha finalmente predisposto una serie di novità riguardanti le agevolazioni fiscali per start-up e PMI innovative. Il Ministero ha infatti stabilito le modalità di attuazione di questi incentivi fiscali all’investimento in start-up e PMI innovative a seguito della Decisione della Commissione Europea attraverso la quale tali incentivi venivano considerati compatibili con il mercato interno interno europeo. Andiamo per gradi però, iniziando prima di tutto spiegando cosa siano le start-up e le PMI innovative, per poi declinarne i requisiti di appartenenza così da capire se l’azienda in nostro esame fa parti di tali categorie e può quindi accedere a tale nuove agevolazioni. 

 

Start-up e PMI innovative: cosa sono

Per Start-up innovativa si intende quella Società di capitali, la quale può essere costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni (o quote di capitale sociale) non sono quotate su un mercato regolamentato. Diverso è invece il caso delle PMI innovative, le quali (seppur anche queste non quotate su mercati regolamentati e costituite come società di capitali anche in forma cooperativa) hanno il bilancio redatto da un revisore contabile (o da una società di revisione) iscritto al registro dei revisori contabili e presentano un carattere chiaramente innovativo.

Ovviamente, avendo Start-up e PMI innovative una diversa definizione, queste devono inderogabilmente rispondere anche a diversi requisiti. 

I requisiti per le Start-up innovative

Come dicevamo, perché si parli di una Start-up innovativa bisogna che questo tipo di Società risponda ad una serie di requisiti tra cui:

  • La costituzione deve essere avvenuta da non più di 60 mesi 
  • La Società deve essere residente in Italia (art. 73 del Tuir). Queste Società possono risiedere anche in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in quegli Stati che aderiscono all’Accordo sullo spazio economico europeo, ammesso però che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.
  • La maggioranza delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci è detenuta (al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi) dagli stessi soci intesi come persone fisiche.
  • Il totale del valore della produzione annua (a partire dal secondo anno di età dell’azienda) non può superare i 5 milioni.
  • Non distribuisce (o ha distribuito) utili
  • produce o commercializza prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (oggetto sociale esclusivo o prevalente).
  • La sua costituzione non può provenire da una fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda

 

Quelli appena elencati rappresentano i requisiti fondamentali perché una Società possa essere identificata come Start-up innovativa. Questo tipo di società deve però possedere almeno uno di tre ulteriori requisiti che elenchiamo qui sotto:

  • Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione aziendale. Da questo computo vanno però escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili
  • Il numero di dipendenti (o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, e tali soggetti devono possedere il titolo di dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea ma con almeno 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata presso istituiti di ricerca pubblici o privati
  • La società sia titolare (o depositaria o licenziarla) di almeno una privativa industriale che può essere relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una tipografia di prodotto a semiconduttori oppure ad una nuova varietà vegetale (in questo caso l’azienda deve essere il titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato).

I requisiti per le PMI innovative

Come accennato all’inizio di questo articolo, il caso delle PMI innovative è diverso da quello delle Start-up. Le prime infatti, a differenza delle seconde, oltre a presentare un carattere chiaramente innovativo, hanno  il bilancio redatto da un revisore contabile (o da una società di revisione) il quale deve essere regolarmente iscritto al registro dei revisori contabili. 

I requisiti per l’appartenenza a questa specifica categoria di Imprese sono disciplinati dall’art.4 comma 1 del D.L. 24 Gennaio 2015 n.3. Secondo questo D.L. rientrano, nello specifico, nella definizione di PMI innovativa tutte quelle aziende che:

  • Sono costituite sotto forma di Società di capitali, anche in forma cooperativa
  • Non sono quotate in un mercato regolamentato, ma possono invece essere quotate su piattaforme multilaterali di negoziazione (es. Aim)
  • Hanno l’ultimo bilancio (e l’eventuale bilancio consolidato) redatto e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione regolarmente iscritti al registro dei revisori contabili.
  • Presentano un chiaro carattere innovativo il quale è identificato dal possesso di almeno due dei seguenti 3 criteri (diversamente dalle start-up per le quali basta la possessione di uno solo su tre):
    • Il volume di spesa in ricerca e sviluppo deve essere pari o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione aziendale. 
    • Parte della forza lavoro deve possedere una comprovata formazione specifica (1/3 con Laura magistrale oppure 1/5 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori)
    • La PMI deve essere titolare (depositaria o licenziarla) di almeno una privativa industriale oppure di un software registrato.
  • Ricevono un investimento iniziale (sul quale poi verrà commisurata l’agevolazione) o prima della prima vendita commerciale su un mercato oppure entro 7 anni dalla prima vendita commerciale.

Start-up e PMI innovative: le agevolazioni introdotte

Il Ministero dell’Economia ha predisposto un’importante agevolazione per tutti i soggetti (siano questi persone fisiche o giuridiche) che investono in società a forte vocazione innovativa. Questo tipo di agevolazioni sono una rarità, in quanto non è frequente vedere misure del Ministero dell’Economia che permettono di abbattere il carico fiscale attraverso una forma di investimento. Tali agevolazioni previste spettano ovviamente in misura diversa a seconda del soggetto (persone fisiche o giuridiche) che effettua l’investimento, ma ad ogni modo viene previsto il limite di tale investimento e commisurato ad un valore non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start-up o PMI innovativa ammissibile. 

Conclusioni

Grazie alle nuove disposizioni del Ministero dell’Economia in merito alle agevolazioni fiscali per start-up e PMI innovative, per questo tipo di imprese è adesso possibile abbattere il proprio carico fiscale ricorrendo a forme di investimento da parte di soggetti sia fisici che giuridici i quali vengono stimolati da tali agevolazioni a sostenere investimenti nei confronti di questo tipo particolare di società di capitali.

 

 

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