Start-up innovativa ed esenzione bollo

Start-up innovativa ed esenzione bollo

 

Che la scelta di istituire una start-up innovativa porti con sé non poche agevolazioni e vantaggi è ormai cosa nota a tutti, è anche per questo che, negli ultimi anni, si registra un continuo aumento di questo tipo di imprese.

Di vantaggi amministrativi e fiscali quelle aziende ne hanno svariati, e il più eclatante di tutti è sicuramente l’esenzione dell’imposta di bollo. Affrontiamo quindi l’argomento, spiegando prima cosa si intende quando si parla di imposta di bollo per poi andare ad approfondire il perché, per le startup innovative, non si applica questo particolare tipo di imposta.

 

Imposta di bollo: cos’è

L’imposta di bollo è una tassa che viene applicata a determinati documenti sia nel caso in cui vengano prodotti, richiesti o presentati/pubblicati. 

Chiamata gergalmente marca da bollo, il nostro codice la classifica come “un’imposta indiretta cartolare”: 

  • Imposta perché di fatto, come già detto, si tratta di una tassa, ovvero di una prestazione coattiva esercitata dallo Stato come entrata per far fronte alle proprie spese. 
  • Indiretta perché, a differenza degli altri tipi di tasse (come l’IRPEF, ad esempio) l’imposta di bollo viene collegata, come l’IVA, a una manifestazione indiretta della capacità contributiva aziendale. Non vi è quindi manifestazione immediata di tale capacità, ma è il foglio, a cui la marca da bollo fa riferimento, che la certifica. 
  • Cartolare, infine, perché, come appena anticipato, l’imposta di bollo fa sempre riferimento ad un atto scritto su carta, sia questa una fattura o lo statuto societario.  

 

I documenti a cui è obbligatorio applicare l’imposta di bollo sono molteplici, come atti giudiziari ed extragiudiziari, atti civili e commerciali, avvisi e manifesti, e il prezzo che questa assume (ovvero il valore da devolvere allo Stato) varia a seconda del documento a cui fa riferimento. 

 

Esenzione bollo per start-up innovative

Bene, adesso che abbiamo rispolverato le nozioni basilari riguardanti l’imposta di bollo va detto però che quanto appena affermato non si applica alle start-up innovative, almeno in linea generale. 

Il nostro Codice Civile sancisce, infatti, specificatamente all’articolo 26, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012, che “gli atti relativi alle start-up innovative sono esenti dall’imposta di bollo”. Non solo, perché a partire dal gennaio 2017, tale agevolazione è stata estesa anche a quelle particolari start-up innovative precisamente costituite come SRL.

Tale affermazione giuridica presenta però una serie di specifiche che vanno tenute in considerazione per evitare di sbagliare e di vedersi quindi poi richiamati tramite cartella esattoriale per mancato pagamento tasse. 

Se è vero, infatti che l’atto costitutivo della startup è esente dal pagamento del bollo e dei diritti di segreteria, è anche vero che tale esenzione vale solo per quegli specifici atti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, oltre che del pagamento annuale del diritto dovuto alle Camere di Commercio. Tutti gli altri documenti, quindi, come i libri sociali, non sono soggetti a tale esenzione e dovranno quindi essere bollati. 

Non solo però, perché l’esenzione dal pagamento della marca da bollo è da considerarsi valida solo quando si ha la concomitanza di altri fattori, come:

  • la startup è già iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese
  • la startup mantiene inalterati i requisiti previsti dalla legge per la qualifica di startup innovativa

 

Infine, va ricordato che l’esenzione dura solo per il periodo iniziale dell’attività di impresa e non si estende, quindi, oltre il quinto anno di iscrizione alla sezione speciale.

 

 

Bene, questa le nozioni essenziali sull’esenzione dell’imposta di bollo per una startup innovativa. Se ci fossero ulteriori dubbi o quesiti al riguardo,  non esitate a contattarci! Il nostro staff sarà più che lieto di rispondere ad ogni domanda. 

 

 

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