Cosa finanzia il bonus formazione previsto dalla legge di bilancio 2018?

16 · 3 · 18

Il Governo ha approvato a fine dicembre 2017, la legge di bilancio 2018, n.205 del 27 dicembre 2017.

Un punto focale che ci sta particolarmente a cuore, occupandoci di FAD, è il credito di imposta per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie Industria 4.0 nel 2018.
Il credito di imposta 2018 è riconosciuto nella misura del 40%, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Il nuovo incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Chi sono i beneficiari?

Se hai un’impresa, ti farà piacere sapere che potranno accedere all’incentivo tutte le imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La platea di soggetti beneficiari è, come vedi, molto ampia e dovrebbe comprendere anche le organizzazioni stabili nel territorio dello Stato di imprese non residenti oltre agli enti non commerciali, esclusivamente per l’attività commerciale che eventualmente svolgono.
Inoltre, poiché la norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività di impresa, l’agevolazione dovrebbe spettare anche alle neo imprese, ossia a quelle che intraprendono l’attività nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Chi resta fuori dall’agevolazione?

Rimangono esclusi i professionisti e tutti coloro che intrattengono rapporti di natura diversa come collaborazioni coordinate e continuative e logicamente i titolari di partita Iva,

Quali sono le tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 per cui se hai un’impresa puoi richiedere l’agevolazione?

• big data e analisi dei dati,
• cloud e fog computing
• cyber security
• sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva
• internet delle cose e delle macchine

Come vedi non rientrano tra i costi ammissibili al beneficio fiscale quelli sostenuti per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa, come ad esempio la formazione dedicata ai dipendenti affinché si conformino alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Ambiti di applicazione

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.

Per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori nei quali svolgere la formazione.

Per l’ambito vendita e marketing, le attività di formazione possono essere relative a: acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori; stoccaggio; tecniche di dimostrazione; marketing; ricerca di mercato.
Per il secondo ambito Informatica e tecniche, le voci ammesse sono: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete; linguaggi di programmazione; progettazione di sistemi informatici; programmazione informatica; sistemi operativi; software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017; software oggetto dell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.
Nel terzo ambito cioè Tecnologie di produzione si conta 88 voci, tra cui: robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni; tecnologie di elaborazione dati; biotecnologie; gricoltura di precisione; confezione di calzature; produzione di capi di abbigliamento; tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

Come si calcola l’agevolazione?

Stando alla normativa,i parametri da tenere in considerazione sono due:
• il costo aziendale del singolo dipendente
• e il costo riferito al periodo nel quale il dipendente è occupato nelle nelle attività formative agevolabili.

Non ti è chiaro? Facciamo un esempio

Supponi che nel mese di marzo 2018 la tua impresa realizzi un’attività formativa agevolabile, alla quale partecipano 2 dipendenti.
Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 2 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili.
Ipotizzando che tale costo sia pari a 10.000 euro, il credito di imposta spettante sarà pari a 4.000 euro.

Come puoi utilizzare il credito di imposta?

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Per i soggetti “solari”, quindi, per i costi sostenuti nel 2018, il credito di imposta potrà essere compensato a partire dal 2019.

Il beneficio inoltre:
– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
– non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
– non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR);
– non è soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700.000 euro (di cui all’articolo 34, l. n.388/2000);
– si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

I costi vanno certificati!

Al fine di beneficiare del credito d’imposta i costi sostenuti devono essere certificati e allegati al bilancio:
• dal soggetto incaricato della revisione legale
• da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali

Fai attenzione perché anche le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

Con tale misura, il Governo ha come obiettivo stimolare le imprese italiane a fare formazione ai dipendenti per sviluppare le loro competenze strategiche in modo da aumentare la loro competitività sul mercato. I dipendenti italiani sono in media meno propensi dei propri colleghi europei a partecipare alla formazione.

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