La procedura per lo stato di crisi aziendale

Stato di crisi aziendale: la procedura

 

Qual è la procedura da seguire in stato di crisi aziendale? Cosa prevede l’ordinamento giuridico al riguardo? Chiunque si sia trovato a gestire una crisi di impresa o chiunque si sia anche solo approcciato al suo studio si è posto questo genere di domande. L’ordinamento giuridico prevede infatti 3 procedure da attuare nel caso in cui l’azienda si trovasse ad affrontare un periodo di crisi; ma per comprendere queste procedure a pieno è necessario fare qualche passo indietro e spiegare prima cosa sia una crisi aziendale e da cosa derivi.

Cosa s’intende per crisi aziendale

Come sarà sicuramente noto, per crisi aziendale s’intende generalmente quel periodo più o meno lungo della vita di un’impresa in cui le condizioni di operatività della stessa vengono meno a causa di specifici e decisamente rilevanti elementi di difficoltà; un momento di difficoltà dell’azienda di tale entità da poter comprometterne l’esistenza (in gergo “business continuity”).  Per quanto un’azienda s’impegni, non può prescindere dalla possibilità di affrontare un tale periodo ed è per questo che l’argomento in questione assume un’importanza fondamentale per tutto il mondo business.  

Le possibili cause di una crisi aziendale

Ne abbiamo già parlato in un nostro specifico articolo, in cui abbiamo elencato tutti le principali cause che stanno alla base di una crisi aziendale (per leggerlo si clicchi qui), ma in generale è comunque possibile affermare che le principali problematiche che solitamente portano le aziende ad affrontare periodi più o meno lunghi di crisi sono da considerarsi dovute sia a fattori interni che esterni all’ambiente aziendale. Risulta quindi fondamentale monitorare continuamente entrambi gli ambienti aziendali (interno ed esterno, appunto) così da poter individuare l’insorgere dei segnali di crisi con opportuna tempestività (per approfondire i vari segnali nello specifico si legga qui).

Le procedure da attuare in caso di crisi

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, l’ordinamento giuridico prevede tre diverse procedure da attuare qualora l’azienda si trovasse ad affrontare un periodo di crisi. Tali procedure, ovviamente finalizzate alla gestione e al superamento della crisi attraverso la valorizzazione degli accordi negoziali, sono nello specifico:

  • Piano attestato di risanamento (ex art. 67 della Legge Fallimentare)
    • obiettivo: soddisfazione dei creditori tramite il riassestamento dei debiti e la riorganizzazione economico-finanziaria e manageriale dell’azienda
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182 bis della suddetta Legge)
    • soglia minima: 60% dei crediti – calcolata sull’intera esposizione debitoria dell’imprenditore e riferita alla complessiva entità dei crediti (e non al numero dei creditori)
  • Concordato preventivo (ex. articoli 160 e successivi della Legge Fallimentare)
    • piano di ristrutturazione e pagamento anche parziale dei debiti che l’imprenditore può sottoporre ai propri creditori in caso sia di crisi che di insolvenza (modalità di recupero libera – es.: cessione di beni, accollo.)

 

Le considerazioni da fare riguardo a queste tre procedure sono due. La prima è che il piano attestato di risanamento e l’accordo di ristrutturazione dei debiti vengono considerati dalla maggioranza della dottrina come procedure stragiudiziali (anche se non possono essere elencate nella lista di procedure concorsuali come il concordato preventivo). La seconda, invece, è che l’azienda deve comunque disporre di un Piano di Risanamento aziendale all’interno del quale vi abbia individuato le cause della crisi, vi abbia analizzato le possibili alternative e delineato nel dettaglio le strategie e gli interventi concreti volti a superare le difficoltà sia finanziarie che economiche in cui si trova.

 

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